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Costituzione della Repubblica italiana, La.

Testo costituzionale entrato in vigore il 1° gennaio 1948, composto da 139 articoli e da 18 disposizioni finali. ● Encicl. - Alla caduta del Fascismo, già con l'emanazione del decreto del 25 giugno 1944, n. 151, lo Stato italiano si diede un ordinamento provvisorio nell'intento di preparare la formazione di un nuovo e stabile assetto costituzionale, radicalmente opposto a quello precedente. Il decreto fu successivamente modificato da un decreto legislativo luogotenenziale (16 marzo 1946, n. 98) con cui la decisione sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia) venne sottratta all'Assemblea costituente e sottoposta alla popolazione italiana, mediante l'istituzione di un referendum. Quest'ultimo si svolse il 2 giugno del 1946, in parallelo alle elezioni dei deputati dell'Assemblea costituente, e si concluse con il seguente risultato: 12.717.923 voti a favore della Repubblica e 10.719.284 voti a favore di un assetto monarchico. L'Assemblea costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 ed elesse come capo dello Stato provvisorio E. De Nicola (28 giugno). Il 15 luglio fu decisa la nomina di una Commissione composta da 75 membri (designati dal presidente dell'Assemblea secondo il criterio della proporzionalità politica), incaricata dell'elaborazione e della proposta, entro un periodo di tre mesi (tale termine fu più volte prorogato), di un progetto di Costituzione; la Commissione dei 75 si suddivise, al suo interno, in tre sottocommissioni. Il 31 gennaio 1947 venne presentato un progetto costituzionale all'Assemblea costituente; la discussione di tale progetto in Assemblea iniziò il 4 marzo 1947 e si concluse il 22 dicembre dello stesso anno con la votazione finale, a scrutinio segreto: 453 voti favorevoli e 62 contrari. La C. italiana fu promulgata dal provvisorio capo dello Stato il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. La nuova C. si caratterizzò fin da subito come un vero e proprio Patto nazionale, in cui erano confluite le tre grandi tradizioni politiche del Paese: quella liberale, quella cattolica e quella socialcomunista. Innegabile, inoltre, la tragedia della guerra come sua matrice originante, nonché il suo rapporto sia diretto che indiretto con la Resistenza, ormai totalmente conclusa. Costituita da 139 articoli, schematicamente essa comprende: i Principi fondamentali (artt. 1-12); una prima parte (Diritti e doveri dei cittadini) a sua volta divisa in: Titolo I (Rapporti civili, 13-28), Titolo II (Rapporti etico-sociali, 29-34), Titolo III (Rapporti economici, 35-47), Titolo IV (Rapporti politici, 48-54); una seconda parte (Ordinamento della Repubblica) divisa in: Titolo I (Il Parlamento, 55-82), Titolo II (Il presidente della Repubblica, 83-91), Titolo III (Il Governo, 92-100), Titolo IV (La Magistratura, 101-113), Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni, 114-133), Titolo VI (Garanzie costituzionali, 134-139). In particolare, la C. individua il nuovo Stato italiano come "repubblicano, democratico, fondato sul lavoro, attivo nei processi economici, parlamentare, decentrato, non confessionale, aperto alla comunità internazionale e basato sulla sovranità popolare". L'art. 1 definisce l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la cui forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139): quindi, solo un procedimento illegale potrebbe sopprimere la Repubblica e la struttura costituzionale su cui essa si basa. La C. delinea, inoltre, una serie di istituti giuridici atti a permettere al popolo il governo dello Stato, ossia l'esercizio della democrazia (di volta in volta, rappresentativa, diretta e pluralista); essa riconosce con forza il principio di uguaglianza non soltanto formale, ma anche sostanziale (art. 3). Il lavoro acquista rilevanza costituzionale come diritto-dovere del cittadino (art. 4); la dignità sociale di ogni cittadino si commisura esclusivamente alla sua capacità di concorrere al progresso della società. Pur mantenendo gli istituti della proprietà privata e della libera iniziativa economica, si sancisce la liceità dell'intervento statale all'interno dei rapporti economici al fine di coordinare la sfera dell'attività economica indirizzandola verso il raggiungimento di un maggior benessere comune (artt. 2, 3, 4); almeno tre sono gli strumenti di intervento previsti dalla C. a questo scopo: la programmazione (art. 41), l'espropriazione (art. 43), la riforma agraria (art. 44). La definizione del governo parlamentare è contenuta nell'art. 94, comma 1°: vi si individua la responsabilità politica del presidente del Consiglio di fronte alle Camere e ciò consegue dal rapporto fiduciario instaurato tra Parlamento e Governo (art. 95). L'istituzione di Regioni, Province e Comuni (Titolo V), con la promozione delle autonomie locali (art. 5), ossia del decentramento, rappresenta una delle parti più innovative dell'ordinamento repubblicano; forse non è un caso che le parti maggiormente qualificanti di tale Titolo (istituzione delle Regioni, nuovo ordinamento dei Comuni e delle Province) siano rimaste congelate per circa quarant'anni. L'art. 19 sancisce la libertà religiosa e di culto e, insieme agli artt. 3 e 20, contribuisce a qualificare lo Stato italiano come non confessionale e laico. Le norme internazionalistiche, che riguardano i rapporti dello Stato italiano con gli altri Stati, il pacifismo, l'esigenza di proiettare anche a livello internazionale i valori di libertà e democrazia, il solidarismo internazionale, il garantismo nelle decisioni di politica estera, ecc., sono espresse a livello di principi generali dagli artt. 10 e 11. Il principio della sovranità popolare, già implicito nella definizione dello Stato democratico, è contenuto nell'art. 1, 2° comma; sono due le principali forme di esercizio della sovranità popolare: attraverso il corpo elettorale (art. 48) e il voto; mediante le numerose forme di partecipazione politica democratica (artt. 1 e 3, 2° comma; 2 e 5), come pure attraverso la realizzazione di forme organizzative coerenti con la struttura pluralistica del nostro ordinamento. La C. italiana costituisce un ordinamento rigido: alle norme in essa contenute è stata assegnata efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, cosicché le leggi che modificano la C. stessa o le leggi in materia costituzionale devono essere approvate dal Parlamento con procedura aggravata (art. 138), e non con il procedimento di formazione e di approvazione delle leggi ordinarie. Tuttavia, gli oggettivi mutamenti nazionali e internazionali di grande spessore, intervenuti dal 1946-47 in poi, spingono a una graduale revisione della C., fermi restando i principi inviolabili che la sorreggono. Nei primi anni Novanta tale eventualità è più volte emersa, non sempre in maniera pacata o equilibrata, soprattutto in materia di riforma elettorale maggioritaria, sistema di garanzie e disciplina antitrust dei mezzi d'informazione, a integrazione dell'art. 21. Va, inoltre, ricordato che nel giugno 1990 si è costituito a Roma il Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione, con lo scopo di avviare un'ampia battaglia per la ricostruzione di un tessuto democratico, ritenuto alquanto snaturato, e per il recupero del progetto complessivo contenuto nella C. (una società democratica, pluralista e partecipativa), attualizzato rispetto alle nuove condizioni politiche e socio-economiche. Le prime iniziative del Comitato hanno riguardato: le riforme elettorali; il caso Gladio con conseguente richiesta di dimissioni del presidente Cossiga; la ricorrenza della strage di Milano (12 dicembre 1969); la discussa partecipazione italiana alla guerra del Golfo.